Art. 16.
(Pensione e ammortizzatori sociali).

      1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, gli enti previdenziali provvedono ad adeguare il trattamento pensionistico e il regime degli ammortizzatori sociali sulla base del genere assegnato, a far data dall'inizio della vita lavorativa.

 

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